Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva gli studenti che hanno frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale non sono incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione dagli scrutini finali non rientrano nei criteri per la non ammissione alla classe successiva.
Nella valutazione degli apprendimenti si utilizzano i voti numerici secondo una scala da 1 a 10 (si veda allegato).
La valutazione periodica e finale è effettuata dal consiglio di classe. Per la valutazione dei livelli di apprendimento di fine quadrimestre è utilizzata per tutte le classi una votazione compresa tra 1 e 10 decimi. La valutazione numerica è illustrata con un giudizio globale espresso sulla scheda di valutazione che ha per oggetto i processi formativi (nello sviluppo culturale, personale e sociale) e il livello globale degli apprendimenti acquisiti.
Nella valutazione finale si potrà tenere conto di aspetti quali:
- risultati delle prove scritte ed orali;
- situazione di partenza
- progressi compiuti rispetto al livello di partenza;
- ritmo e capacità di apprendimento;
- motivazione (interesse, partecipazione, impegno);
- grado di sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto;
- comportamento e grado di maturazione raggiunto;
- eventuali difficoltà legate alla situazione socio-familiare ;
I docenti di sostegno contitolari della classe partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe stessa. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un voto unico.
Se presenti, i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono al Consiglio di Classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascuno alunno. Essi fanno quindi parte del consiglio di classe in sede di scrutinio.
Il personale docente esterno e gli esperti, qualora presenti, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato ed il profitto raggiunto da ciascun alunno.
La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti con giudizio sintetico deliberato dal Collegio Docenti, ovvero “Non adeguato”, “poco adeguato”, “quasi sempre adeguato”, “adeguato”, “esemplare”. La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione consolidata delle norme che regolano la convivenza civile, basata sulla consapevolezza e la conoscenza dei propri diritti e doveri, nel rispetto dei diritti altrui. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.
Nelle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado, la non ammissione alla classe successiva è decisa a maggioranza in caso:
- di gravissime infrazioni disciplinari che determinano la sanzione disciplinare dell’esclusione dallo scrutinio finale, oppure
- del perdurare, dopo aver messo in atto le strategie per il recupero e il miglioramento dei livelli di apprendimento, di un quadro complessivo di non sufficienza in una o più discipline, qualora si valuti che la capacità di recupero dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o non raggiunti non sia adeguata alla situazione e non permetta all’alunno di affrontare con successo la classe successiva.
Nel caso di ammissione alla classe successiva in presenza di carenze rispetto al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento in alcune discipline, il Consiglio di Classe segnala la situazione ai genitori con una specifica nota inserita nel documento di valutazione. La nota si conclude con il richiamo a un serio impegno personale per il recupero delle lacune, anche durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Nelle classi terze, l’ammissione all’esame di stato avviene in presenza dei tre seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.
Nelle classi terze, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline la non ammissione all’esame di licenza viene decisa per l’alunno con un quadro complessivo di non sufficienza, qualora si valuti che non sia in grado di superare l’esame di stato o non sia in grado di affrontare con successo la scuola secondaria di secondo grado.
Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il Collegio Docenti delibera che il consiglio di classe possa eccezionalmente derogare a tale norma, per:
a) assenze per malattia superiori a 6 giorni continuativi di lezione debitamente documentate da certificato medico e depositato agli atti della scuola entro 15 giorni dal rientro del periodo di assenza;
b) assenze sistematiche, anche giornaliere, per cure mediche, dentistiche e/o fisioterapiche debitamente documentate da certificato medico depositato agli atti della scuola;
c) partecipazione ad attività sportiva agonistica a carattere almeno regionale debitamente documentata dalla società sportiva o dalla federazione di appartenenza e depositata agli atti della scuola;
d) assenze per gravissimi problemi di famiglia (come ad es. provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con la assenza; gravi patologie dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado);
e) assenza dalle lezioni curricolari, in seguito alla sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza, non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l’anno scolastico, in quanto tale sanzione viene comminata dall’istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell’allievo
Per le assenze al punto d) deve essere presentata idonea documentazione anticipatamente alla presidenza da parte della famiglia.
Le assenze per ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli studenti seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o attività didattiche funzionanti in ospedale o luoghi di cura, rientrano a pieno titolo nel tempo scuola.
Per l’anno scolastico 2020-21, a seguito dell’emergenza Covid-19, si considerano assenze continuative, opportunamente documentate, che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati
Per le assenze al punto 3 vengono considerate in deroga se giustificate sul registro elettronico come assenze per motivi di salute. Il Consiglio di classe valuterà se derogare rispetto al punto 3 se la numerosità delle assenze fosse elevata.
Tutta la documentazione deve essere fornita al Coordinatore della classe o all’Ufficio di Presidenza, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla Privacy applicata nell’istituto;
I consigli di classe, in sede di scrutinio finale, valuteranno tutta la documentazione relativa a ciascuno studente con riferimento alla normativa vigente ed al presente regolamento e verbalizzeranno adeguatamente ogni deliberazione che ne preveda l'applicazione sia nel caso di non ammissione alla valutazione nello scrutinio finale sia di ammissione in deroga.
L’applicazione delle deroghe è possibile se sussistono le seguenti condizioni
a) la frequenza effettuata ha consentito al consiglio di classe di acquisire sufficienti elementi per procedere alla valutazione;
b) le assenze non hanno compromesso il raggiungimento dei livelli di apprendimento al punto da fare rientrare l’alunno nei requisiti generali per la non ammissione alla classe successiva.
Per la disciplina dell’Esame di Stato si richiama integralmente l’art. 3 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 e il d.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017.
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